La Normativa
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA (PA) “A Tutela dei Cittadini” Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) (Articolazione interna del Comune)
EXCURSUS STORICO SULLA NORMATIVA
Dopo anni di dura crisi è stata finalmente introdotta nel nostro Ordinamento la possibilità anche per i soggetti “non fallibili” ed i semplici cittadini consumatori di accedere ad alcune procedure volte a comporre negozialmente la crisi di sovraindebitamento in cui essi versano.
Alcuni dati ci danno una chiara visione della inquietante consistenza del fenomeno del sovraindebitamento al 31/12/2014:
- vi sono in corso circa 41 milioni di pratiche di recupero crediti per un controvalore di 56,2 miliardi di euro (7,6 miliardi in più rispetto all’anno 2013, pari a un + 16%);
- il valore di queste pratiche di recupero crediti relative al settore “bancario/finanziario/leasing” (rate di mutui, scoperti di conti bancari, carte di credito revolving e canoni di leasing) ammonta a 40,5 miliardi di euro, pari al 72% del totale;
- il settore “Utility/TLC” riguardante bollette insolute per servizi di prima necessità (luce, gas, acqua, telefono,ecc.) rappresenta un importo posto a recupero crediti pari 12,8 miliardi di euro, pari al 23% del totale;
- lo stock di debito affidato in riscossione a Equitalia è pari a circa 475 miliardi di euro (di cui attive oltre 2 milioni di rateazioni per un ammontare di circa 26 miliardi di euro).
In un contesto del genere appariva più che necessario ed urgente, intervenire per far sì che anche i soggetti più deboli (lavoratori, pensionati, artigiani, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, ecc.) potessero liberarsi dai debiti, divenuti nel frattempo insostenibili, dato anche il forte deterioramento della situazione economica generale; affinchè potesse ritornare ad operare “in bonis” e con una certa serenità.
La presente normativa prevede che, a determinate condizioni, il debitore possa pagare i propri debiti nella misura in cui sia realmente in grado di pagarli, e venga esdebitato, a fine procedura, per i debiti non pagati, ottenendo così una completa riabilitazione, il c.d. “fresh start”.
- Quadro normativo
Iter parlamentare che ha portato all’approvazione della legge n. 3/2012 :
- L. 22 dicembre 2011, convertito il legge n. 10 del 17 febbraio 2012;
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3, in vigore dal 29 febbraio 2012;
- L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 18 gennaio 2013;
- M. 24 settembre 2014 Ministero della Giustizia, n. 202, pubblicato in G.U. n. 21 il 27 gennaio 2015.
- Procedimento
Il Giudice, una volta verificato che la proposta soddisfa i requisiti precedentemente citati, procede a:
- Fissare, con decreto, l’udienza disponendo la comunicazione della proposta ai creditori presso la residenza o la sede legale;
- stabilire, nello stesso decreto, idonea forma di pubblicità del decreto;
- ordinare la trascrizione ( a cura dell’OCC) del decreto presso gli uffici competenti nel caso in cui il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati;
- disporre che non possono essere iniziate o proseguite, pena la loro nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato proposta di accordo, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;
- disporre che il debitore – a decorrere dalla data del decreto di cui sopra sino alla data di omologazione dell’accordo – non potrà compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del Giudice, pena l’inefficacia degli stessi.
I creditori che hanno ricevuto la proposta da parte dell’O.C.C. dovranno far pervenire all’O.C.C. medesimo, almeno 10 giorni prima della data di udienza, una dichiarazione sottoscritta contenente il proprio dissenso alla proposta. Vale il c.d. silenzio assenso, ovvero, nel caso non pervenga la dichiarazione di dissenso entro il termine sopra citato, si ritiene che il creditore abbia prestato assenso alla proposta nei termini in cui gli è stata comunicata.
- MAGGIORANZA NECESSARIA
- E’ necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
- I creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca per i quali è previsto l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
- In proposito si ricorda quanto detto in precedenza riguardo alla falcidiabilità dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, dove si precisava che è possibile prevederne il non integrale pagamento purché sia garantito un importo non inferiore a quello che sarebbe loro derivato dalla liquidazione del bene a valori attuali di mercato.
- OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO
- Una volta esperito il termine per comunicare le dichiarazioni di assenso (10 giorni prima della data di udienza), l’O.C.C. verifica il raggiungimento dell’accordo e se l’accordo è raggiunto dovrà trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta, allegando il testo dell’accordo.
- Dal ricevimento della relazione, i creditori avranno 10 giorni di tempo per sollevare eventuali contestazioni.
- Esperito anche quest’ultimo termine l’O.C.C. trasmetterà al Giudice la relazione comunicata ai creditori e allegherà le eventuali contestazioni, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
A questo punto il Giudice omologherà l’accordo dopo aver:
- risolto ogni contestazione;-
- verificato il raggiungimento delle maggioranze richieste;
- verificato l’idoneità del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti costituenti risorse U.E. , I.V.A. e ritenute operate e non versate;
- in caso di contestazioni sulla convenienza dell’accordo da parte di creditori che non abbiano aderito o che risultino esclusi piuttosto che da ogni altro interessato, verificherà che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (di cui si dirà in seguito) e se supererà tale verifica di convenienza omologherà, comunque, l’accordo.
- Una volta omologato l’accordo risulterà obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta (e del decreto di fissazione dell’udienza). I creditori con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
L’omologazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dalla presentazione della proposta.
- Esdebitazione
Come già accennato, nelle procedure di accordo e del “piano del consumatore”, per ottenere il beneficio della liberazione dei debiti residui non soddisfatti (“esdebitazione”) devono essere soddisfatte le condizioni di “meritevolezza”, ovvero che il debitore:
- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;
- abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
- Casi di cessazione degli effetti dell’accordo e dell’efficacia dell’omologazione del Piano
Gli effetti dell’accordo o l’efficacia della omologazione cessano nel seguenti casi:
– Quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti previsti nel piano in favore delle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
– Su istanza di alcuno dei creditori, quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti. Anche in tal caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
– Sempre su richiesta di qualcuno dei creditori, quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l’esecuzione dell’accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso.
In tali casi la conversione in procedura di liquidazione dei beni ha luogo solo qualora le pronunce siano state determinate da cause imputabili al debitore.